Il Nuovo Regolamento Europeo sui Gas Fluorurati (F-Gas)

Nuovo Regolamento n.517/2014

In data 20 maggio 2014, sulla Gazzetta dell’Unione Europea, è stato pubblicato il Nuovo Regolamento n.517/2014 del Parlamento Europeo del  16 aprile 2014 sui Gas fluorurati a effetto serra, il quale abroga il Regolamento n. 842/2006.
Tale regolamento, entrato in vigore il 10 giugno 2014, diviene operativo a partire dal I gennaio 2015.

Principali disposizioni introdotte: 

  • Assegnazione a ciascun Produttore e/o Importatore avente diritto, delle quote (quantitativi) espresse in GWPeq  (Global warming potential) di prodotti F-gas da immettere sul mercato.

  • Divieto di utilizzo di F-GAS con un valore di GWP superiore a 2500 in manutenzione a partire dal 2020. 

  • Riduzione progressiva delle quantità di F-gas commercializzabili, calcolato sulla base delle quantità GWP equivalenti a partire dal I gennaio 2015, fino ad un livello minimo del 21% previsto per il 2030. 

Percentuali relative ad ogni singolo periodo

Percentuali relative ad ogni singolo periodo

Come ben evidenziato dalla tabella, la disponibilità di prodotti si ridurrà progressivamente negli anni con le conseguenti ripercussioni in termini di disponibilità di gas sul mercato.
Le quote 2015, il cui valore di partenza (100%) espresso in GWPeq, sono state calcolate sulla base del valore medio delle quantità immesse sul mercato dal 2009 al 2012 e verranno assegnate come di seguito indicato:

  • L'ottantanove percento (89%) del totale verrà suddiviso solo tra coloro che hanno immesso sul mercato prodotti HFC nel periodo 2009/2012

  • L'undici percento (11%) del totale sarà messo a disposizione di eventuali nuovi operatori che ne faranno richiesta.

GWP: Global Warming Potential

Il GWP, ossia il "potenziale di riscaldamento globale", indica quanto una sostanza influisce sull’effetto serra rispetto all’Anidride Carbonica CO2. Ha come riferimento il riscaldamento globale prodotto da una unità di CO2 (= 1 kg) in 100 anni.

Esemplificazione:  1,27 kg di R404A equivalgono a 5 tonnellate di CO2 3,50 kg di R134a equivalgono a 5 Tonnellate di CO2

Esemplificazione:
1,27 kg di R404A equivalgono a 5 tonnellate di CO2
3,50 kg di R134a equivalgono a 5 Tonnellate di CO2

Prodotti di importazione extra UE

Dal 2017 il Regolamento Europeo ha imposto di inserire nelle quote anche i quantitativi di F-gas contenuti negli impianti di condizionamento, ovvero gli split, provenienti da Paesi Extra Ce. Ciò comporterà un'ulteriore riduzione delle disponibilità.

Altra variabile che si rende necessario considerare in merito all'impatto sulle quantità disponibili, riguarda sicuramente la riduzione del quantitativo di prodotto importato dalla Cina.

Nel periodo 2009/2012 le quote provenienti dalla Cina corrisposero al 7% di quantitativo complessivamente venduto in Europa rispetto al 24% c.a. previsto per l'anno 2014.

Ne consegue dunque che la quota di prodotto cinese calcolata sul periodo 2009/2012, corrisponde a circa 1/3 del quantitativo 2013/2014.

I brevetti delle miscele più importanti (R404A, R407C e R410A) scaddero nell'anno 2011. Fino a quel momento non era possibile importare legalmente questi prodotti da Paesi Extra Unione Europea. La quota su questi prodotti (componenti compresi), ne risulta essere dunque molto bassa.

Tra le disposizioni emanate dal Regolamento, vi è il divieto di utilizzo di F-gas con GWP elevati anche in funzione del tipo di applicazione e/o tipo di impianto.

Il presente grafico indica il Gas, il suo GWP e le tempistiche entro le quali entrerà in vigore il divieto di utilizzo anche in funzione del tipo di apparecchiatura

Il presente grafico indica il Gas, il suo GWP e le tempistiche entro le quali entrerà in vigore il divieto di utilizzo anche in funzione del tipo di apparecchiatura